Legge di Bilancio 2023: le novità sulle criptoattività
Per colmare il vuoto normativo esistente fino a oggi, la Legge di Bilancio 2023 (articoli 31-35) ha stabilito una nuova disciplina tributaria unitaria applicabile alle criptoattività che rientrano nella nuova categoria di “redditi diversi”.
Prevede inoltre l’applicazione del Regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto Assets Regulation), che ha lo scopo di regolare il comparto crypto con un quadro organico normativo.
La tematica è del resto ormai non ignorabile anche nel Bel Paese, e l’impianto normativo proposto ha come obiettivo proprio implementare una nuova tecnologia finanziaria in Italia per quanto riguarda i capitali di rischio e gli investimenti delle imprese – anche in base a quanto stabilito da Paesi dell’Unione Europa quali per esempio Lussemburgo, Olanda, Irlanda e Austria.
In cosa consiste la categoria “redditi diversi” per le criptoattività?
La categoria è costituita dalle plusvalenze e da altri proventi realizzati attraverso rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività “archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.
È stata infatti introdotta una soglia di esclusione da imposizione pari a 2.000 euro per anno di imposta: ciò significa che le plusvalenze saranno tassate al 26% solo se superano i 2.000 euro nel periodo di imposta.
Sarà prevista poi una disciplina transitoria per permettere l’utilizzo delle minusvalenze relative a criptoattività già realizzate al 1° gennaio 2023, permettendo quindi la deduzione dalle relative plusvalenze.
Non solo.
“Si consente ancora di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle criptoattività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.“
Cosa sono per la Legge di Bilancio le “criptoattività”?
Per la Legge di BIlancio le criptoattività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, diffuse con la nuova tecnologia del “registro distribuito” (Distributed Ledgers) applicata alla blockchain.
Le novità relative alle crypto della legge di Bilancio 2023
Riassumiamo per punti elenco le novità previste per il settore crypto dalla nuova Legge di Bilancio 2023.
- Per prima cosa le criptoattività sono incluse in modo esplicito nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
- Si inserisce quindi nell’art. 67, comma 1, Tuir, una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi, come abbiamo visto sopra, superiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
- Si permette di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze che riguardano le criptoattività realizzate fino all’entrata in vigore della legge.
- La disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è suddivisa in tre diversi regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
- La legge di Bilancio modifica poi il D.L. n. 167/1990, che disciplina ai fini fiscali la rilevazioni di alcuni trasferimenti di denaro, titoli e valori da e per l’estero, includendo le criptoattività e i prestatori di servizi di e-wallet.
- Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze è permesso poi il calcolo del valore di acquisto delle criptoattività possedute al 1° gennaio 2023, a condizione che questo sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
- Nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, per le criptoattività è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo.
E per chi non ha regolarizzato le proprie criptoattività nella dichiarazione dei redditi?
Per i contribuenti che nella dichiarazione dei redditi non hanno incluso le proprie attività crypto, previo il versamento di una sanzione, è prevista la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione.
Nel caso in cui le proprie attività crypto abbiano prodotto reddito, sarà applicata un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse a fine anno.